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Il segreto della felicità è la libertà. Il segreto della libertà è il coraggio. "- Tucidide. Θουκυδίδης, Thūkydídēs -Atene,ca. a.C. 460 a.C.- dopo il 440 a.C. -

" Il Caffè, INDIPENDENTE - FUTURO GIA' PASSATO. "

* sussidiarietà


il Principio di Sussidiarietà, non  viene interpretata in ragione dell'individuo e del cittadino ma viene interpretata solo quale ragione  tra funzioni amministrative e d'interesse politico. Un interpretazione forviante la realtà poiché mancante della dovuta trasparenza e pertanto cdella condivisione da parte dei cittadini, diventando decisionismo nel quale enti e politici e amministratori hanno preso e prendono decisioni sulla pelle delle persone in modo superficiale e dettato da interessi spesso personali, sottendendo che queste decisioni sono prese in nome di una assoluta  ragione, definita dalla sussidiarietà!
Sussidiarietà  è quel principio che fonda la regola per cui l'ente superiore (ad es. lo Stato centrale, la regione, gli amministratori pubblici) devono intervenire in sostituzione di quello inferiore (ad es. il popolo , il cittadino) solo se quello inferiore non è in grado di agire adeguatamente rispetto ad un fine che pure rientra nelle sue competenze. Alla base del principio sta l'idea che a provvedere debba essere il potere  che ha funzione di aiuto, di sostegno e pertanto che il cittadino sia,  contento o non contento, sussidiario. ( L'inganno politico è mantenere il cittadino in uno stato di sussidiarietà non dandogli possibilità ne trasparenze per potersi esprimere), in questa logica sono state prese decisione tipo quella dall'amianto nelle case e della impossibilità di  comparazione degli proventi economica dei politici,  di speculazione immobiliarista,  ecologica ecc.
Nella nostra costituzione, questo principio lo si trova nell'art. 118 il quale và interpretato secondo le istanze del momento e non è fonte di certezza. Poiché lo stesso principio è recepito anche nel trattato CE, è lì che possiamo andare a pescare la norma che fa comprendere meglio il senso della definizione sempre prendendo atto del peso della già avvenuta applicazione storica della sussidiarietà, il che fa non certo sperare bene.  
Meglio questa di interpretazione: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Subsidiarity 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Principi_de_subsidiarietat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Subsidiarita
http://da.wikipedia.org/wiki/Subsidiaritetsprincippet
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
http://de.wikipedia.org/wiki/Subsidiarit%C3%A4t
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_subsidiariedad
http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_subsidiarit%C3%A9
(meglio comparare anche con le altre )  


Resta il problema della ampiezza e accessibilità sociale della applicazione della sussidiarietà  e soprattutto il  fine politico che oggi almeno in Italia vede questo principio applicato,   non  viene interpretato in ragione dell'individuo a del cittadino ma viene interpretato solo quale ragione   assolutista per prendere decisioni e formulare interessi essenzialmente personali sopra e per conto di altri (i cittadini) i quali non possono prendere posizione poiché tenuti nella assoluta impossibilità. La giustificazione politica ad ogni abuso. Nei fatti lìassoluta mancanza di trsperenza digitale porta alla enunciazione di una serie di principi vali che vedono nella loro applicazione il rovesciamento stesso del loro significato diventando esclusivamente fonte di potere e privilegio per chi ne applica il significato.
Questa logica é sostenta dalla non trasparenza, dal silenzio, dalla negazione e dal rendere indisponibili informazioni, applicazioni e software necessari ai cittadini per poter condividere, Cittadini  che devono essere tenuti nella ignoranza .
 La sussidiarietà senza trasparenza e senza ampia, facile ed elementare accessibilità diventa uno strumento di dittatura. 
Auspichiamo delle leggi interpretative  intervengano e mettano fine a questi abusi. Dichiarino che la mancata analisi  e diffusione di software che aiutino e semplifichino l'accessibilità tale da rendere comprensibili e praticabili ai cittadini decisioni che riguardando interessi e principi  universali dichiarati della umanità,  vengano severamente puniti.
Modifiche apportate nell'ultima versione  propongo ora questa pagina nella quale tra i princi filosofici si sindica nella manacanza di trasparenze quale casusa del rovesciamento stesso del principio di sussidiarieta,  indicando a questo prencipio una interpretazione nella sua applicazione attuale viziata  e interessata.


Principio di sussidiarietà come viene presentata ai cittadini secondo una interpretazione che ha all'origine la mancanza di trsparenza pertanto l'invalidata dei suoi contenuti applicati soggettivamente e per interesse.
La sussidiarietà è un principio regolatore in alcuni sistemi di scienza politica tale per cui se un ente che sta "più in basso" è capace di fare qualcosa, l’ente che sta "più in alto" deve lasciargli questo compito, anche sostenendone eventualmente l’azione. Il principio di sussidiarietà si è progressivamente affermato all'interno di vari ambiti, il più importante dei quali è la scienza giuridica, ove questa espressione possiede differenti e ampi valori polisemantici a seconda del ramo in cui viene utilizzata.


Nei regimi federali 
Tra i paesi che incorporano nel loro ordinamento il principio di sussidiarietà da più tempo vi sono anzitutto nazioni federali come gli Stati Uniti d'America e la Svizzera.
Stati Uniti d'America
La Carta dei Diritti degli Stati Uniti, ratificata il 15 dicembre 1791,[1] incorpora il principio di sussidiarietà nel Decimo Emendamento il quale recita che i poteri che non sono delegati dalla Costituzione al governo federale, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati, o al popolo.[2]
Svizzera
Ispirata dalla Costituzione degli Stati Uniti d’America e dalle idee della rivoluzione francese, la Costituzione federale della Svizzera sin dalla sua iniziale promulgazione avvenuta il 12 settembre 1848 ha stabilito segnatamente il principio di sussidiarietà, in virtù del quale i Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata espressamente dalla Costituzione federale.[3]
Nel diritto comunitario 
Il Trattato di Maastricht, siglato il 7 febbraio 1992, ha qualificato la sussidiarietà come principio cardine dell'Unione Europea. Tale principio viene, infatti, richiamato nel preambolo del Trattato:
"[...] DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà."
E viene esplicitamente sancito dall'Articolo 5 del Trattato CE che richiama la sussidiarietà come principio regolatore dei rapporti tra Unione e stati membri:
La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.
Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.
Tale principio è stato poi ulteriormente potenziato dal Trattato di Lisbona che, recependo molte delle disposizioni del defunto Trattato Costituzionale, è riuscito a introdurre un elenco di competenze e un meccanismo di controllo ex ante del principio stesso da parte dei parlamenti nazionali.
Nell'ordinamento italiano
Il principio di sussidiarietà è entrato a far parte dell'ordinamento giuridico italiano attraverso il diritto comunitario, onde essere poi implementato in forme sempre più estensive sino al punto di essere direttamente incorporato nella Costituzione della Repubblica Italiana a partire dal 2001, l'influeza della cultura cattolica, vedi enciclica Quadragesimo Anno (1931) di Pio XI, ne ha deviato l'interpretazione snaturandone il signicato erendendo questo principio nella sua applicazione non trasparente una vera fonte di imposizione mascherata, la giustificazione ad ogn froma di abuso e di dispotismo del potere nei confronti dei cittadini.
Sussidiarietà nel diritto costituzionale.
In tale ambito viene indicato con principio di sussidiarietà quel principio sociale e giuridico amministrativo che stabilisce che l'intervento degli Enti pubblici territoriali (Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni), sia nei confronti dei cittadini sia degli enti e suddivisioni amministrative ad esso sottostanti (ovvero l'intervento di organismi sovranazionali nei confronti degli stati membri), debba essere attuato esclusivamente come sussidio (ovvero come aiuto, dal latinosubsidium) nel caso in cui il cittadino o l'entità sottostante sia impossibilitata ad agire per conto proprio.
Detto in altri termini il principio di sussidiarietà stabilisce che le attività amministrative vengono svolte dall'entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini (i comuni), ma esse possono essere esercitate dai livelli amministrativi territoriali superiori (Regioni, Province, Città metropolitane, Stato) solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente.
Si parla di sussidiarietà verticale quando i bisogni dei cittadini sono soddisfatti dall'azione degli enti amministrativi pubblici, e di sussidiarietà orizzontale quando tali bisogni sono soddisfatti dai cittadini stessi, magari in forma associata e\o volontaristica.
Il principio di sussidiarietà è stato recepito nell'ordinamento italiano con l'art. 118 della Costituzione.
Tale principio implica che:
le diverse istituzioni, nazionali come sovranazionali, debbano tendere a creare le condizioni che permettono alla persona e alle aggregazioni sociali (i cosiddetti corpi intermedi: famiglia, associazioni, partiti) di agire liberamente senza sostituirsi ad essi nello svolgimento delle loro attività: un'entità di livello superiore non deve agire in situazioni nelle quali l'entità di livello inferiore (e, da ultimo, il cittadino) è in grado di agire per proprio conto;
l'intervento dell'entità di livello superiore debba essere temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore;  l'intervento pubblico sia attuato quanto più vicino possibile al cittadino: prossimità del livello decisionale a quello di attuazione.
esistono tuttavia un nucleo di funzioni inderogabili che i poteri pubblici non possono alienare (coordinamento, controllo, garanzia dei livelli minimi di diritti sociali, equità, ecc).
Il principio di sussidiarietà può quindi essere visto sotto un duplice aspetto:
in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più prossimi al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio;
in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo che attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più prossime.
Precedentemente all'introduzione nella Costituzione (art. 118) di tale principio vigeva il cosiddetto principio del parallelismo, in virtù del quale spettavano allo Stato e alle regioni le potestà amministrative per quelle materie per le quali esercitivano la potestà legislativa; questo principio non è più in vigore, in quanto sostituito dai nuovi principi introdotti nell'art. 118 della Costituzione nel 2001 (principio di sussidiarietà, principio di adeguatezza e principio di differenziazione).
Sussidiarietà nel diritto civile.
In ambito civilistico la sussidiarietà indica l'ordine con il quale, in caso di concorso di soggetti debitori con patrimoni separati, vari soggetti debbano adempiere ad una prestazione.
Se un patrimonio "A" deve essere escusso in via sussidiaria rispetto ad un altro "B", significa che il creditore si dovrà rifare prima sul patrimonio "B" e solo in caso di insolvenza e insufficienza di questo anche sul patrimonio "A".
Si tratta di un concetto affine ma diverso da quello di solidarietà che rappresenta sempre una situazione di garanzia per il creditore, ma in base al quale i debitori vengono considerati sullo stesso piano e sono tutti tenuti ad effettuare la prestazione per l'intero.
Sussidiarietà nel diritto penale 
Il principio di sussidiarietà in ambito penalistico esplica la funzione del diritto penale come extrema ratio nella tutela di un determinato bene giuridico protetto.
Le interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali hanno elaborato una duplice accezione di tale principio, che comportano un allargamento o una riduzione dell'ambito applicativo dello stesso.
Principio di sussidiarietà in senso ristretto 
Una interpretazione ristretta del principio di sussidiarietà obbligherà il legislatore, in presenza di due possibili strumenti di tutela posti a garanzia di un determinato bene giuridico (ad esempio tutela amministrativa e penalistica), ad optare per la tutela non penalistica, ciò nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà stesso, che vede nella tutela offerta dalle fattispecie penalistiche l'extrema ratio, ossia, la c.d. "soluzione ultima" all'aggressione contro il bene giuridico tutelato.
Principio di sussidiarietà in senso ampio 
Una interpretazione ampia del principio di sussidiarietà consentirà, anche in presenza di due (o più) possibili strumenti di tutela posti a garanzia di un determinato bene giuridico (tutti idonei a tutelare in maniera adeguata l'aggressione a tale bene), di optare comunque per l'utilizzo della tutela penalistica. Tale scelta sarebbe consentita in presenza di una volontà, da parte del legislatore, di stigmatizzare il comportamento lesivo del bene giuridico, evidenziando, attraverso il ricorso alla tutela penalistica, la particolare riprovevolezza della condotta sanzionata.
Nel pensiero filosofico e religioso.
Il principio di sussidiarietà emerge inizialmente, seppur indirettamente, nel pensiero di Aristotele (rapporto tra governo e libertà), di Tommaso d'Aquino e di Johannes Althusius (1557-1638), ma viene espressamente enunciato solo nel corso del XIX secolo.
Una prima definizione compiuta deriva infatti dalla dottrina sociale della chiesa, della quale costituisce uno dei fondamenti: di esso si trova un primo abbozzo già nell'enciclica Rerum Novarum (1891) di Papa Leone XIII ma la formulazione più esplicita di questo principio si trova nell'enciclica Quadragesimo Anno (1931) di Pio XI:
Come è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le loro forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori ed inferiori comunità si può fare [...] perché è l'oggetto naturale di qualsiasi intervento nella società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva (subsidium) le membra del corpo sociale, non già di distruggerle e assorbirle.
E quindi:
È necessario che l'autorità suprema dello Stato rimetta ad assemblee minori ed inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minore importanza in modo che esso possa eseguire con più libertà, con più forza ed efficacia le parti che a lei sola spettano [...] di direzione, di vigilanza, di incitamento, di repressione, a seconda dei casi e delle necessità.
Anche successivamente la Chiesa cattolica nella assoluta promuoverà questo principio, sottolineando soprattutto il ruolo della famiglia e dei corpi intermedi in tutti i settori della società.
In questo modo il principio di sussidiarietà, che è un principio organizzativo del potere basato su una interpretazione antropologica, traduce nella vita politica, economica e sociale una concezione globale dell’essere umano e della società: in questa concezione, il fulcro dell'ordinamento giuridico resta la persona, intesa come individuo in relazione, e perciò le funzioni pubbliche devono competere in prima istanza a chi è più vicino alle persone, ai loro bisogni e alle loro risorse.
Fondato su una visione gerarchica della vita sociale, con tale principio si afferma altresì che le società di ordine superiore devono aiutare, sostenere e promuovere lo sviluppo di quelle minori. In particolare, il principio di sussidiarietà esalta il valore dei cosiddetti corpi intermedi (famiglie, associazioni, confessioni religiose strutturate, etc.) che si trovano in qualche modo tra il singolo cittadino e lo Stato: secondo questo principio, se i corpi intermedi sono in grado di svolgere una funzione sociale o di soddisfare un bisogno del cittadino (per esempio l’istruzione, l’educazione, l’assistenza sanitaria, i servizi sociali, l’informazione), lo Stato non deve privare queste "società di ordine inferiore" delle loro competenze, ma piuttosto sostenerle - anche finanziariamente - e al massimo coordinare il loro intervento con quello degli altri corpi intermedi. Purtroppo nella applicazione con la sua conseguente gestione amministrativa venendo a mancare la trasparenza degli investimenti economici diretti alla realizzazione, esclude il cittadino quale primo attore di tale principio che in effetti ne viene escluso. Ricordiamo che in nome della sussidiarietà sono avvenuti fatti come quello dell'amianto, corruzioni e abusi. Pertanto la sussidiarietà senza trasparenza e condivisione risulta essere l'applicazione opposta alla sua stessa filosofia.
Sebbene spesso i Paesi di cultura anglosassone (principalmente Regno Unito e Stati Uniti d'America) vengano citati come esempi di società in cui è valorizzata la sussidiarietà, tale esempio non è del tutto pertinente. La sussidiarietà, infatti, proprio per il fatto di avere i propri presupposti in una visione gerarchica della società, è molto più tipica del cattolicesimo, mentre la cultura liberale anglosassone, di matrice calvinista, sostiene piuttosto il principio di sovranità delle sfere, che sì rigetta lo statalismo - come fa anche il principio di sussidiarietà -, ma esclude anche qualsiasi sostegno economico da parte dello Stato ai corpi intermedi (e prima di tutto alle Chiese), mentre chi invoca il principio di sussidiarietà generalmente appoggia questo tipo di sostegno.
Note 


^ http://memory.loc.gov/ammem/today/dec15.html On December 15, 1791, the new United States of America ratified the Bill of Rights, the first ten amendments to the U.S. Constitution, confirming the fundamental rights of its citizens.
^ Subsidiarity: A Primer
^ http://www.parlament.ch/i/wissen/li-bundesverfassung/Pagine/default.aspx L’attuale Costituzione federale si basa sulla Costituzione del 12 settembre 1848, che ha fondato lo Stato federale svizzero. Ispirata dalla Costituzione degli Stati Uniti d’America e dalle idee della Rivoluzione francese, la Costituzione del 1848 ha stabilito segnatamente il principio di sussidiarietà, in virtù del quale i Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata espressamente dalla Costituzione federale.
Bibliografia [modifica]


Realino Marra Significati e aporie della sussidiarietà, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XXXIV-1, giugno 2004, pp. 245-53
Millon Delsol Chantal, "Il principio di sussidiarietà", Giuffrè editore, ISBN 8814103941
Labsus Laboratorio per la Sussidiarietà studia, approfondisce e informa sulla sussidiarietà in Italia ma non applica la trsparemza!



La sussidiarietà senza trasparenza e senza ampia, facile ed elementare accessibilità diventa uno strumento di dittatura. 


Auspichiamo immediate leggi sulla trasparenza e interpretative che intervengano e mettano fine a questi abusi e predispongano analisi  e diffusione di software che aiutino e semplifichino l'accessibilità tale da rendere comprensibili e praticabili ai cittadini decisioni che riguardando interessi e principi  universali dichiarati della umanità,